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| C'era una cosa che non mi tornava e volevo capire bene all'art. 3 Art. 3 Divieti 1. È fatto divieto di utilizzare pesci esca non appartenenti alle specie autoctone individuate dal Piano provinciale della pesca nelle acque interne, con la sola eccezione della specie Carassio (Carassius carassius) lungo il corso del fiume Arno.Il Piano provinciale della pesca nelle acque interne, che si può leggere qui www.provincia.fi.it/fileadmin/asset...202009-2014.pdf, indica a pagina 167-168 che le Specie ittiche autoctone presenti in provincia di Firenze, e quindi usabili come esca (ovviamente rispettando la misura minima), sono: Le altre specie, eccezione fatta per il carassio, non si possono usare come esca (Carpa, trota iridea, channel, Temolo russo , etc...). Il motivo di tale divieto è per evitare che vengano fatti ripopolamenti accidentali di specie alloctone. Inoltre questo divieto vale anche per i pesci di allevamento che non rientrano nella legge solo per la misura minima, ma non per quanto detto sopra. Edited by Clarius83 - 4/3/2010, 01:45
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